martedì, 14 luglio 2026

LA NEF VINCE ANCHE IN TRIBUNALE DEL LAVORO, NONOSTANTE LE IMMAGINI CHOC SUL SALMONE AL PHON

La sentenza ha scagionato il colosso della Baraccola di Giordano PALAZZO. I testimoni confermano la liceità delle procedure sulla rimozione delle etichette. Frammentarie e decontestualizzate le immagini messe in onda da "Le Iene". Escluso il nesso con il suicidio del magazziniere Miro JAKOVLJEVIC. La vedova condannata al pagamento delle spese

Di Sandro Pangrazi | 14-lug-2026 10 min di lettura
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di Sandro PANGRAZI

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Lecito il comportamento adottato da LA NEF anche riguardo l'utilizzo dei phon nella catena del freddo riguardo i reimballaggi con una nuova data di scadenza. 
Così ha stabilito il Tribunale di Ancona – Sezione Lavoro, rigettando integralmente il ricorso promosso contro il colosso ittico della Baraccola.
Istanza presentata da Daniela TALAMONTI, 60 anni, origini pugliesi, vedova del dipendente Miro JAKOVLJEVIC, suicidatosi il 25 settembre 2022, impiccato ad un sostegno della scala di servizio dell'ex centro Commerciale Le Coccinelle. 
La sentenza numero 488 del 25 maggio scorso, firmata dal Giudice dott. Giovanni IANNIELLI, ha escluso qualsiasi condotta illecita, discriminatoria o di mobbing da parte dell'azienda ittica leader di mercato. 
Crollano così le accuse legate a presunte pressioni sui lavoratori non vaccinati (Covid) e alla presunta re etichettatura clandestina del salmone, che l'accusa riteneva scaduto.
Il Giudice ha stabilito la totale regolarità delle procedure aziendali, escludendo ogni nesso tra il contesto lavorativo e il tragico suicidio del magazziniere slavo Miro JAKOVLJEVIC avvenuto il 25 settembre 2022. 
La TALAMONTI, assistita dall'avvocato bolognese Andrea PATERNOSTER, è così stata condannata al pagamento di 5.000 euro di spese legali in favore della società.

Il profilo aziendale: il colosso del salmone di lusso alla Baraccola
La NEF SpA rappresenta una delle realtà economiche più importanti e prestigiose del tessuto industriale locale. 
Fondata nel 1989 dall'osimano Giordano PALAZZO, l'azienda ha la sua sede operativa alla Baraccola di Ancona ed è gestita a livello familiare insieme al figlio Nico PALAZZO, che ricopre la carica di vice Presidente.
La società è storicamente riconosciuta come il primo operatore italiano nella distribuzione di salmone affumicato di alta qualità, diventata celebre sul mercato nazionale grazie a marchi d'eccellenza e di larghissimo consumo come "Re Salmone" o il rinomato "Coda Nera".

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Il fronte legale: le parti e l'inizio del contenzioso
La complessa vicenda giudiziaria ha visto contrapposti due fronti legali ben definiti:
La parte ricorrente Daniela TALAMONTI, in qualità di erede legittima del lavoratore scomparso quasi quattro anni fa Miro JAKOVLJEVIC, assistita e difesa dall'avvocato Andrea PATERNOSTER di Bologna.
La parte resistente: LA NEF SpA. difesa dall'avvocato anconetano Luca LINGUITI.
Il contenzioso è giunto a conclusione dopo una fitta trattativa scritta, terminata nella primavera del 2026, focalizzata sulle mansioni e sulle dinamiche interne ai magazzini dello stabilimento riguardo allo scomparso JAKOVLJEVIC.

Le accuse: presunte discriminazioni Covid e scadenze alterate
Nel ricorso venivano denunciate presunte condotte vessatorie datoriali attuate tra l'estate del 2021 e quella del 2022, in pieno periodo post Covid. 
Secondo la tesi dell'erede, il magazziniere sarebbe stato sottoposto a trattamenti differenziati e minacce di licenziamento poiché non vaccinato contro il Covid-19, subendo un progressivo isolamento professionale e limitazioni nelle pause.
La parte più pesante del ricorso riguardava però una presunta attività illecita sui prodotti: l'obbligo imposto ai magazzinieri di rimuovere le etichette originali del salmone, tramite getti di aria calda (attraverso phon per capelli), per sostituirle con nuove scadenze posticipate di una settimana. 
Una pratica a cui il lavoratore si sarebbe opposto per tutelare la salute dei consumatori, accumulando pertanto un grave stato di stress.

Il dramma del magazziniere e il tragico epilogo
Miro JAKOVLJEVIC era uno storico dipendente, assunto da LA NEF nel luglio del 2013. 
Le tensioni descritte dalla famiglia lo avrebbero fatto sprofondare in uno stato di forte ansia e insonnia cronica.
La cronologia degli eventi della discordia si sarebbe fatta drammatica nel settembre 2022:
11 settembre 2022: l'uomo rassegna le dimissioni per giusta causa, lamentando l'obbligo di svolgere attività illecite. 
Dimissioni poi revocate il 17 settembre.
25 settembre 2022: il magazziniere si toglie la vita.
I familiari hanno chiesto il risarcimento dei danni non patrimoniali, depositando file audio-video registrati in azienda, cartelle cliniche e chiedendo una perizia psicologica per dimostrare il legame diretto tra il lavoro e il suicidio.

Nota di cronaca: i dettagli del tragico gesto a Osimo
A integrazione dei fatti di cronaca dell'epoca, si ricorda che il 25 settembre 2022 Miro JAKOVLJEVIC si tolse la vita impiccandosi presso i locali dell'allora Centro commerciale Le Coccinelle. 
L'uomo scelse di compiere l'estremo gesto lasciandosi cadere da una scala di servizio della struttura, un episodio che all'epoca dei fatti destò profondo sconcerto e immenso dolore in tutta la comunità osimana.

La difesa de La Nef: "Dieci anni di rapporto sereno e procedure lecite"
Si è costituita regolarmente in giudizio LA NEF SpA, respingendo fermamente ogni addebito. 
I legali della società della famiglia PALAZZO hanno evidenziato come il rapporto con il dipendente fosse andato avanti per quasi dieci anni in totale armonia, senza alcuna sanzione disciplinare o conflittualità.
La società ha spiegato che nel luglio 2022 l'uomo aveva manifestato generiche perplessità chiedendo il licenziamento, ricevendo invece dall'azienda ampie rassicurazioni. 
Sul fronte Covid, il colosso ittico ha pure dimostrato di avvalersi solo delle leggi dello Stato, senza alcuna discriminazione. 
Riguardo al salmone, la difesa ha chiarito che non vi è stata alcuna contraffazione: si trattava di procedure lecite, trasparenti e concordate con i produttori esteri nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Le motivazioni del Giudice: crolla l'ipotesi del mobbing
Nelle motivazioni della sentenza, il Giudice del Lavoro IANNIELLI ha smontato l'impianto accusatorio, rilevando il mancato raggiungimento della soglia probatoria richiesta dalla legge. 
Non è emerso alcun intento punitivo o disegno persecutorio volto all'emarginazione del magazziniere.
Per configurare il mobbing, la giurisprudenza richiede una serie di atti sistematici e mirati a perseguitare il dipendente, elementi del tutto assenti nel caso specifico. 
Al contrario, l'istruttoria ha dimostrato l'esistenza di circostanze del tutto incompatibili con un clima di vessazione.

I testimoni chiave scagionano l'azienda sul caso etichette
Le testimonianze raccolte in aula si sono rivelate determinanti per fare chiarezza sulle etichette del salmone. 
Il teste VIVANI ha confermato sotto giuramento che gli interventi sui bollini erano normali procedure correttive di errori o attività di riconfezionamento autorizzate dai fornitori. 
Ha inoltre rivelato che, di fronte al dissenso di JAKOVLJEVIC, l'azienda lo aveva immediatamente esentato da quel compito, assegnandogli mansioni alternative senza alcuna ritorsione.
Anche la teste TAMANTI ha confermato che le attività venivano svolte da personale formato e che gli strumenti per staccare i bollini venivano usati occasionalmente e solo sull'imballaggio esterno, escludendo manipolazioni del cibo o rischi per la sicurezza dei consumatori.

Rispetto delle norme di sicurezza e della gestione Covid
Il Tribunale ha così ritenuto le condotte de LA NEF come "prassi organizzative neutre, prive di carattere vessatorio". 
Anche sul fronte della gestione della pandemia, l'operato della dirigenza è risultato specchiato. 
L'azienda si è limitata ad applicare i protocolli nazionali, obbligatori per la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per questo motivo il Giudice ha escluso categoricamente la violazione dell'articolo 2087 del Codice Civile. 
Inoltre l'ambiente di lavoro dello stabilimento non era affatto nocivo e l'organizzazione aziendale si è dimostrata flessibile e attenta alle esigenze manifestate dal lavoratore.

Manca il nesso causale: il suicidio non è imputabile al lavoro
Il punto più cruciale della sentenza analizza il nesso di causa tra il contesto d'ufficio e il suicidio. 
Il Giudice ha ricordato che la responsabilità aziendale non è oggettiva, ma richiede una colpa concreta. 
Il ricorso della famiglia è risultato privo di adeguate prove medico-legali o riscontri clinici capaci di dimostrare che la decisione di togliersi la vita, presa dal magazziniere il 25 settembre 2022, sia scaturita dalle dinamiche lavorative.
Applicando il criterio giuridico del "più probabile che non", il Tribunale ha concluso che il quadro complessivo non permette di escludere l'incidenza di fattori personali, sanitari ed esterni del tutto indipendenti dalla vita professionale, idonei a interrompere qualsiasi legame causale con l'azienda.

Il nodo delle prove multimediali: scartate le riprese sui phon
Un ruolo centrale nella decisione del magistrato è derivato dallo stralcio dei file informatici prodotti dai ricorrenti. 
Le registrazioni audio e video catturate nei locali della ditta – che secondo la famiglia documentavano l'attività di rimozione con getti d'aria calda e la sostituzione dei bollini – sono state bollate dal Giudice come "frammentarie e decontestualizzate".
Secondo le motivazioni formali dell'autorità giudiziaria, tali filmati non sono apparsi idonei a superare la carenza probatoria generale richiesta in sede civile, né a certificare la sussistenza di un illecito strutturato o di un nesso causale con il decesso dell'ex dipendente. 
Di conseguenza, il Giudice ha decretato l'inutilizzabilità sostanziale del materiale ai fini del risarcimento danni.

Il corto circuito: quando la legge chiede l'impossibile al lavoratore
È proprio attorno alla definizione di prova "frammentaria" che si consuma il cortocircuito logico di questa sentenza, un nodo che potrebbe lasciare l'amaro in bocca a chi legge. 
Se da un lato il celebre servizio televisivo de "Le Iene" aveva mostrato immagini giudicate dall'opinione pubblica come schiaccianti, la verità della legge ha preteso un canone geometrico.
Bollare come "frammentarie" le riprese fatte di nascosto da un lavoratore significa, all'atto pratico, pretendere l'impossibile: per far valere i propri diritti e dimostrare un illecito continuativo, il dipendente avrebbe dovuto lavorare scortato h24 da una troupe televisiva o da un notaio. 
Un paradosso burocratico e giuridico che scava un solco profondo tra il tecnicismo delle aule di Tribunale e il comune senso di giustizia dei cittadini.

Il dispositivo finale e la condanna alle spese
Il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando nel dispositivo, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, ha così ufficialmente provveduto:
Rigettato il ricorso avanzato da Daniela TALAMONTI.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di LA NEF SpA, liquidate in 5.000 euro per compensi, oltre a rimborso delle spese generali.

Il commento: la disparità tra il cittadino e il colosso industriale
La conclusione di questa dolorosa vicenda giudiziaria lascia sul campo una riflessione amara ma necessaria sulle asimmetrie del nostro ordinamento. 
Con la strada penale bloccata sul nascere dal blitz a vuoto dei NAS — che dopo la tempesta mediatica non riscontrarono anomalie formali nei magazzini — la causa civile davanti al Giudice del Lavoro rimaneva l'unica spiaggia legale per la famiglia, in assenza di una sentenza penale. 
Il rigetto firmato dal Giudice IANNIELLI dimostra però una cruda realtà processuale: senza l'appoggio preventivo di un'indagine approfondita della Procura della Repubblica, un privato cittadino non possiede gli strumenti investigativi e d'impatto necessari per scardinare la difesa e l'organizzazione di un colosso industriale all'interno di un processo civile. 
La verità dei fatti e il peso della burocrazia restano così separati da un solco che nessuna telecamera è riuscita a colmare.

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