"LORO SCIMMIE NORDAFRICANE, NOI BIANCHI E ITALIANI": 80 GIORNI DI STOP A COLLINI
Il presidente e fondatore della Sambenedettese Calcio a 5, neopromossa in Serie B nazionale, ha patteggiato la sanzione davanti al Tribunale Federale della FIGC dopo un deferimento per frasi discriminatorie e razziste pubblicate sul proprio profilo personale Facebook

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di Sandro PANGRAZI
"Scimmie nordafricane", l'appellativo reiterato più volte e postato su Fb, è costato ad un dirigente sportivo di San Benedetto del Tronto (Alessio COLLINI, Presidente della locale società di calcetto, militante in serie B) l'inibizione sportiva per 2 mesi e 20 giorni.
Il pesante provvedimento della giustizia sportiva, reso noto dal Comitato regionale Marche lo scorso 15 luglio) scuote il mondo del futsal marchigiano.
Alessio COLLINI, giovane e noto imprenditore locale, è anche e soprattutto una figura di primo piano nello sport sambenedettese: è infatti il fondatore e Presidente della A.S. Sambenedettese Calcio a 5, società che in pochi anni ha guidato in una scalata record, dalla Serie D fino alla recente e storica promozione in Serie B nazionale.
Fino ad oggi la sua figura era associata esclusivamente ai successi in campo e alla trattativa per recuperare i marchi storici del club rossoblù.
Tuttavia, un documento ufficiale del Tribunale Federale Territoriale della Figc-Lnd Marche ha appena svelato un retroscena finora rimasto nell'ombra: il Presidente ha patteggiato una sanzione di 2 mesi e 20 giorni di inibizione per aver pubblicato e condiviso sui social network gravi insulti e tesi discriminatorie di matrice razzista. Una notizia pesante che è rimasta misteriosamente dimenticata dai media locali e regionali, scivolata via nel silenzio della stampa nonostante la gravità delle affermazioni, ed è emersa solo ed esclusivamente in seguito alla pubblicazione del provvedimento ufficiale della Lnd.
La vicenda in 5 punti chiave: il deferimento della Procura Federale
Il procedimento è scattato ufficialmente il 24 giugno 2026, quando la Procura Federale della Figc ha deferito COLLINI e la sua società.
Le accuse formali riguardano la violazione flagrante degli articoli 4, comma 1 (obbligo di lealtà e correttezza) e 28 comma 1 (comportamenti discriminatori) del Codice di Giustizia Sportiva.
Alla Sambenedettese Calcio a 5 è stata invece contestata la responsabilità diretta per le azioni del suo legale rappresentante.
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Ecco il testo integrale del post sotto accusa
Il fulcro dell'inchiesta sportiva è un messaggio che il Presidente Rosso-Blu ha condiviso sul proprio profilo personale Facebook.
Il testo, recuperato dagli investigatori federali e trascritto integralmente negli atti del Tribunale, recitava:
"Buffoni, vi siete riempiti la bocca su come San Benedetto debba essere attrattiva per rilanciare il turismo e poi non avete mai speso una parola sulla quantità di scimmie nordafricane che da anni hanno preso il comando di zone specifiche della città, come la stazione, che rappresenta una porta d’ingresso per chi dovrebbe venire a San Benedetto. Buffoni, avete raccontato che la Caritas esprime solidarietà alle persone bisognose, quando in realtà sfama solo scimmie di colore, alcolizzate e drogate, che nessuno di noi sopporta. Né alla vista né all’olfatto.
Buffoni avete provato a far credere che una scimmia nordafricana che viene da un posto disagiato, che stupra bambini, che riduce la donna in schiavitù, che professa una religione basata sul fondamentalismo, possa essere uguale ad un bianco italiano.
Un bianco italiano non sarà mai uguale ad una scimmia nordafricana.
Adesso basta con questo buonismo, basta con il raccontare favole.
Sempre più personaggi pubblici esprimono il concetto da me scritto.
Via questa immondizia, via questi scarti, via questi rifiuti umani dal nostro territorio: remigrazione!".
I commenti personali aggravanti
A peggiorare la posizione di COLLINI sono stati i commenti successivi scritti di suo pugno sotto al post, anch'essi acquisiti come prove dalla Procura Federale.
Rispondendo ad altri utenti, il presidente della Sambenedettese C5 ha rincarato la dose scrivendo testualmente:
"Non se ne può più amico. Ogni giorno ne succede una e sono sempre loro", aggiungendo poi la frase: "Sono inferiori, come lo sono sempre stati; e non hanno nulla di simile a noi bianchi italiani".
L'accordo di patteggiamento
Durante la riunione di trattazione tenutasi in modalità telematica il 13 luglio 2026, la difesa di COLLINI (rappresentata dall'avvocato Riccardo LUZI) ha scelto di evitare il dibattimento in aula.
Sfruttando l'articolo 127 del Codice di Giustizia sportiva, la difesa ha siglato un accordo di patteggiamento con il rappresentante della Procura Federale, l'avvocato Alessandro D'ORIA, ottenendo così una riduzione rispetto alle sanzioni base previste per la violazione dell'articolo 28.
La decisione definitiva del Tribunale sportivo
Il Tribunale Federale Territoriale – presieduto dall'avvocato Piero PACIARONI e assistito dal segretario Alver TORRESI – ha ritenuto congruo l'accordo tra le parti e ha così ratificato la sentenza definitiva.
Ad Alessio COLLINI, in forza del patteggiamento, sono stati inflitti 2 mesi e 20 giorni di inibizione (rispetto ai 4 mesi richiesti in partenza), mentre alla società A.S. Sambenedettese Calcio a 5 è stata comminata una sanzione economica di 667 euro di ammenda (da onorare entro il 27 luglio), ridotta di un terzo rispetto ai 1.000 iniziali.
Il dispositivo è stato ufficialmente pubblicato ad Ancona e affisso all'albo del Comitato regionale Marche il 15 luglio 2026.
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