IL "VIDEO FANTASMA" DEI VIGILI URBANI DIVENTA UN CASO LEGALE
Dopo la diffida dello studio maceratese dell'avvocato Luca Franco, pubblichiamo gli atti integrali: partendo dai documenti, ecco come una determina del 2025 definisce 'improcrastinabile' un video già realizzato e diffuso 15 mesi prima. Cronaca di un iter amministrativo al contrario


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L'inchiesta sulla determina n. 1000703, relativa al video della Polizia Locale pagato e rimosso, ha scatenato la reazione del videomaker incaricato.
In nome della trasparenza totale, pubblichiamo la diffida legale ricevuta e la nostra replica, fondata su atti e Costituzione.
OGGETTO: Diffida stragiudiziale e richiesta di rimozione dell’articolo
pubblicato il 02/05/2026 dal titolo "E' GIALLO SUL VIDEO FANTASMA
DELLA POLIZIA LOCALE: PAGATO 800€ E FATTO SPARIRE NEL NULLA"
Si invia la presente, in nome e per conto del mio assistito, Signor Saverio ROMAGNOLI, in merito al Vostro articolo pubblicato in data 2 maggio 2026 a firma del signor Sandro PANGRAZI, per contestare formalmente il contenuto dello stesso, richiedendone l'immediata rimozione e diffidarVi dalla sua ulteriore diffusione, per tutto quanto di seguito esposto.
Nello specifico, infatti, l'articolo in questione lede gravemente l'onore, la reputazione e l'immagine professionale del mio cliente, attraverso una narrazione dei fatti palesemente distorta, insinuazioni denigratorie e l'attribuzione di condotte non verificate, che danneggiano gravemente la sua correttezza ed il suo merito professionale, configurando un illecito diffamatorio ai sensi dell'art. 595 codice penale, aggravato dall'uso di un mezzo di pubblicità, nonchè un fatto illecito recante un danno risarcibile ai sensi dell'art. 2043 codice civile.
Sul punto, si rileva in primis che l'articolo costruisce una narrazione incentrata su un presunto "paradosso temporale", gravemente fuorviante.
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Difatti, le tempistiche e le modalità richiamate nell’articolo con cui l'Amministrazione pubblica gestisce le proprie procedure interne di affidamento diretto nonché di liquidazione e pagamento sono circostanze totalmente estranee alla sfera di controllo e responsabilità del mio assistito.
Presentare, dunque, la vicenda come un "giallo" o un "thriller" in cui il professionista è parte attiva o connivente è una palese distorsione della realtà, finalizzata unicamente a creare sospetto e a gettare discredito su una prestazione professionale del tutto legittima.
Inoltre, l'intero articolo è permeato da un linguaggio allusivo e da insinuazioni che travalicano ampiamente i limiti della continenza espressiva, requisito fondamentale per la scriminante del diritto di cronaca.
L'utilizzo di espressioni quali "video fantasma" o anche "fatto sparire nel nulla" così come la presentazione di mere congetture, la cui natura ipotetica è peraltro espressamente riconosciuta dallo stesso autore, non rispondono infatti ad alcuna esigenza informativa, ma mirano unicamente a suggestionare il lettore.
Senza considerare il fatto che, nella Vostra pubblicazione, si insinua in modo diretto e malizioso, che l'affidamento dell'incarico nei confronti del mio cliente non sia avvenuto per merito tecnico, ma in virtù di un presunto legame personale con il Comandante della Polizia locale.
Ebbene, questa affermazione integra inequivocabilmente l'ipotesi aggravata del reato di diffamazione, così come previsto dall'articolo 595 codice penale.
L'autore dell'articolo, infatti, non si limita a riportare una notizia, ma costruisce un collegamento arbitrario e denigratorio tra un presunto rapporto di conoscenza (peraltro risalente e descritto in termini vaghi e basati su non meglio specificati "ambienti bene informati") e l'assegnazione di un incarico professionale. L'insinuazione, dunque, che la scelta del mio cliente sia dipesa da un cosiddetto “legame di fiducia" e non dal “merito tecnico" è un'accusa del tutto infamante, che mira a distruggere la sua reputazione professionale.
Tale condotta è del tutto inaccettabile oltre che rilevante sul piano penale, né il tentativo di mascherare tali insinuazioni con formule dubitative ne elide il carattere diffamatorio, essendo il messaggio percepito dal lettore medio come inequivocabilmente lesivo.
A tutto quanto sopra, infine, si deve aggiungere che l'autore dell'articolo in questione, signor Sandro PANGRAZI, non risulta iscritto all'Albo dei Giornalisti ed, inoltre, che la vostra stessa piattaforma si definisce "OSIMO OGGI BLOG - EX TESTATA GIORNALISTICA LOCALE", ammettendo quindi di non essere una testata giornalistica registrata ai sensi della Legge sulla Stampa (Legge 47/1948).
Per tali motivi l'articolo de quo non può in nessun modo essere considerato espressione di un'attività giornalistica tutelata, ma deve qualificarsi come una mera manifestazione del pensiero di un privato cittadino, la quale, sebbene costituzionalmente garantita, non gode neanche della speciale causa di giustificazione del diritto di cronaca quando, come nel caso di specie, si travalicano i limiti della continenza e della verità per ledere l'altrui reputazione.
Pertanto, la narrazione diffamatoria da Voi pubblicata, essendo priva delle garanzie di professionalità, serietà e controllo delle fonti che il nostro ordinamento richiede per giustificare un'aggressione alla sfera reputazionale altrui, si configura come un illecito in maniera ancora più netta e incontrovertibile.
Per tutto quanto sopra esposto, posto che la pubblicazione dell'articolo in oggetto ha causato un gravissimo danno all'immagine, all'onore e alla reputazione personale e professionale del mio assistito, con la presente, Vi intimo e diffido dall'ulteriore diffusione e/o pubblicazione dell'articolo richiamato, nonché la sua immediata e definitiva rimozione dal vostro sito web e da ogni altra piattaforma (inclusi social network) su cui sia stato condiviso, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della presente.
Si avverte che, in difetto di un vostro immediato e positivo riscontro, il mio assistito si riserva ogni più ampia azione, sia in sede penale, mediante la presentazione di formale querela per il reato di diffamazione aggravata, sia in sede civile, per ottenere il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi a causa della vostra condotta illecita.
Distinti saluti".
Luca FRANCO

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La nostra replica:
La verità degli atti contro il silenzio della politica
In risposta alla diffida del signor Saverio ROMAGNOLI, e in virtù dell’Articolo 21 della Costituzione che tutela la libera manifestazione del pensiero, corre l’obbligo di precisare quanto segue:
1. IL "FALSO CRONOLOGICO" E L'INTERESSE PUBBLICO
La diffida parla di "narrazione distorta".
Tuttavia la Determina numero 1000703 del 15 maggio 2025 dichiara testualmente che in tale data si è "provveduto a richiedere un preventivo" al video-maker recanatese.
È un dato di fatto oggettivo che le riprese siano avvenute anche in strada, a Osimo, nel febbraio 2024, ovvero 15 mesi prima della richiesta formale di realizzazione e immediato pagamento.
La giurisprudenza chiarisce che il diritto di cronaca è legittimo quando sussiste la verità del fatto e l'utilità sociale.
Segnalare una procedura di affidamento "postuma" per un lavoro già eseguito a febbraio '24 è un dovere prima ancora civico oltre che "giornalistico".
2. TRASPARENZA, CONFLITTO DI INTERESSI E ARTICOLO 6 BIS
Nell'atto, il dirigente dichiara l’assenza di conflitto di interessi (ex articolo 6-bis, legge 241/90).
Tuttavia la conoscenza pregressa e il rapporto di fiducia privata tra le parti (il servizio matrimoniale del 2018) sono elementi di contesto imprescindibili.
Secondo le linee guida Anac, la trasparenza negli affidamenti diretti serve a garantire che la scelta del contraente rispetti i principi di imparzialità.
Riportare tali legami non è diffamazione ma banale esercizio di controllo democratico.
3. IL PARADOSSO DEL PAGAMENTO: "USA E GETTA"?
La diffida lamenta un danno all'immagine professionale.
Tale danno, se sussiste, è causato dall'Amministrazione comunale.
Ci si chiede: se il video è di pregio, perché è stato rimosso dopo poche ore?
E se fosse stato rimosso per difetti tecnici o qualitativi, perché è stato pagato a ridosso del voto con un atto che ne certificava persino la necessità?
La critica è sempre lecita, anche quando utilizza toni aspri, purché basata su una solida base fattuale.
4. L'ITER AMMINISTRATIVO "AL CONTRARIO" E LA FALSA URGENZA
Quello che emerge dall'analisi degli atti è un percorso burocratico invertito: prima si realizza il lavoro (febbraio 2024), poi lo si pubblica, poi lo si rimuove, poi si chiede un preventivo (maggio 2025) e infine si liquida la spesa.
La determina n. 1000703 tocca l'apice dell'incoerenza laddove definisce la spesa come "indivisibile ed improcrastinabile".
Ci chiediamo come possa un impegno di spesa essere considerato "non rimandabile" il 15 maggio 2025, per un'opera consegnata 15 mesi prima. Questa "fretta improvvisa", arrivata a soli dieci giorni dal voto delle Comunali anticipate del 25 maggio scorso, ribalta ogni norma sulla contabilità pubblica.
Le ragioni di tale comportamento rimangono, a oggi, oscure. E non chiarite.

Documenti alla mano: il punto della determina che definisce 'improcrastinabile' un lavoro di 15 mesi prima. Accanto, l'avvocato Luca Franco che ne contesta la pubblicazione.
5. IL FOCUS E' LA FRUIBILITA', NON IL FORNITORE
Sia chiaro un punto fermo: l’interesse di questa testata non è rivolto alla figura del signor ROMAGNOLI (o di chiunque altro avesse realizzato il lavoro) ma alla fruibilità pubblica del prodotto.
Il tema centrale è che un’opera pagata con 800 euro di denaro pubblico deve essere a disposizione della cittadinanza.
Non ci interessano le vicende dei singoli, ci interessa sapere perché i cittadini abbiano pagato per un servizio che non possono utilizzare.
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CONCLUSIONI
Non si contesta la capacità tecnica del professionista recanatese, ma l'anomalia di un Comune che "compra e nasconde".
La dignità professionale del videomaker si tutela esigendo che il suo lavoro venga mostrato, non tentando di silenziare chi chiede conto dell'uso del denaro pubblico.
Fino a quando quel video resterà un "fantasma digitale", il nostro impegno resterà quello di dare luce a ciò che la burocrazia preferisce tenere in ombra.
L’articolo, in definitiva, non mette in discussione la competenza tecnica del professionista, ma la regolarità della procedura amministrativa.
Gli osimani hanno pagato 800 euro per un prodotto invisibile: finché quel video resterà un "fantasma digitale", continueremo a porre domande: a chi ha firmato quegli atti e a chi governa la città.
Sandro PANGRAZI




